"Gentile Dott. Ermini,
Mi scuso se la importuno con questa mia lettera, ma mi rivolgo a lei sia come Presidente del Consiglio Provinciale che come cittadino residente nel Comune di Figline Valdarno, in quanto anche lei, come tutti noi, subirà le conseguenze della scelta scellerata del sito di Le Borra come impianto di discarica per rifiuti cosiddetti non pericolosi.
Ho assistito alla riunione del Consiglio Provinciale del 30 Maggio 2011, durante la quale l’Assessore Crescioli ha risposto alle interrogazioni che erano state presentate da PD, PDL, Lega e Rifondazione in merito alla programmata discarica di Le Borra. Con profondo rammarico le vorrei segnalare, se avrà la pazienza di leggere quanto le riporto sinteticamente qui di seguito, le contraddizioni e la superficialità con la quale il potere politico prende decisioni come quelle in materia di gestione del ciclo dei rifiuti con scarsa e risibile competenza tecnica.
Se lo riterrà opportuno mi consideri a sua disposizione per un’analisi critica più dettagliata di quanto riportato dall’Assessore Crescioli e per un’eventuale risoluzione sostenibile del ciclo di gestione dei rifiuti.
Nel comunicato scritto (verba volant scripta manent!) dell’Assessore Crescioli, di cui sicuramente anche lei avrà una copia, si legge:
Punto 1 (categoria della discarica): “… la discarica di Le Borra è destinata ai rifiuti urbani non pericolosi…”, e ancora: “… i rifiuti che verranno deposti nella futura discarica di Le Borra saranno costituiti da ceneri e scorie prodotte da impianti termici di trattamento rifiuti (codice CER 19.01) […] da rifiuti della raccolta differenziata (codice CER 20.01) e da rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti (codice CER 19.12). Ovviamente sempre con esclusione assoluta di rifiuti pericolosi, che per legge non possono essere destinati a discariche per rifiuti non pericolosi ...”
Per dovere di cronaca, anche se risulta un po’ pesante, le riporto le specifiche dei codici dei rifiuti a cui ha fatto riferimento l’Assessore Crescioli riprese dal Catalogo Europeo dei Rifiuti. Le ricordo che i rifiuti contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.
19 01 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi
19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
19 01 15* ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 13* solventi
20 01 14* acidi
20 01 15* sostanze alcaline
20 01 17* prodotti fotochimici
20 01 19* pesticidi
20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (<M^>6)
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione,
triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 01 carta e cartone
19 12 02 metalli ferrosi
19 12 03 metalli non ferrosi
19 12 04 plastica e gomma
19 12 05 vetro
19 12 06* legno contenente sostanze pericolose
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08 prodotti tessili
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Come si evince dall’elenco riportato, la maggior parte dei rifiuti riferibili ai codici CER 19.01 e 20.01 sono rifiuti pericolosi.
Come si concilia la loro destinazione in una discarica per rifiuti NON pericolosi?
Tra i rifiuti da conferire in discarica menzionati dall’Assessore Crescioli ci sono anche carta (20.01.01, 19.12.01), vetro (20.01.02, 19.12.05), plastica (20.01.39, 19.12.04), metalli e metalli ferrosi (20.01.40, 19.12.02). Perché questi “rifiuti” non vengono riciclati e riutilizzati seguendo una politica virtuosa che considera il rifiuto come risorsa e non come scarto da conferire in discarica?
Punto 2 (localizzazione dell’impianto): “… per quanto riguarda la localizzazione della discarica, è bene ricordare che non spetta al pianificatore svolgere indagini geologiche sui diversi siti, che riguardano invece le fasi successive di realizzazione dell’impianto …”
Mi perdoni ma mi sfugge questa affermazione dell’Assessore Crescioli. Come si fa a fare una pianificazione senza porsi minimanente il problema se il sito individuato sia o meno idoneo ad ospitare una discarica? Secondo il criterio esposto dall’Assessore Crescioli è quindi possibile pianificare il sito di una discarica ovunque lo si ritenga opportuno? E se fosse stato scelto il Parco delle Cascine o quello dell’Anconella, cosa avrebbe detto la popolazione di Firenze?
E ancora: “… per quanto riguarda il sito considerato non sono presenti fattori escludenti ma sussiste un unico fattore penalizzante in quanto area sottoposta a vincolo idrogeologico …”
Qui l’Assessore Crescioli fa giochini di prestigio con le parole: non ci sono fattori escludenti se non quello del vincolo idrogeologico!!! Se l’area è sottoposta a vincoli (non solo idrogeologico ma anche paesaggistico) forse ci sarà un motivo, ma l’Assessore Crescioli non sembra preoccuparsene affatto.
I giochini di prestigio con le parole continuano facendo riferimento alla normativa (DL 36/2003): “… qualora la barriera geologica non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente …”.
Il punto critico è però dove la normativa stabilisce chiaramente che: “…La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato …”; e per barriera geologica la normativa fa riferimento esplicito ad una “formazione geologica naturale”, non ad un riempimento artificiale che fa parte invece del rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica che deve essere comunque predisposto in combinazione con la barriera geologica naturale!
Punto 3 (recenti lavori svolti nell’area di Le Borra): “… Com’è noto il sito di Le Borra insiste all’interno dell’ex discarica mineraria di proprietà ENEL. Tale sito risulta ancora di proprietà ENEL …”
In questa prima frase l’Assessore Crescioli incorre in un lapsus Freudiano che la dice lunga sulla sua competenza in materia di discariche e gestione del ciclo dei rifiuti: quella che lui chiama ex discarica mineraria dell’ENEL non è assolutamente una discarica. Non sono certamente io a dirlo ma il D.lgs. 152/06 all’art. 186 che riguarda le terre e le rocce da scavo: “… Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti...”
Chiedo poi troppo se gradirei sapere se la zona di Le Borra è di proprietà ENEL o del Comune di Figline Valdarno? Il Sindaco del Comune in questione ha impostato la recente campagna elettorale, che l’ha riconfermato alla guida del Comune, sbandi erando a destra e manca che l’area di Le Borra era stata acquistata dal Comune di Figline Valdarno per tutelare i figlinesi e per garantire che la prospettata discarica sia realizzata con le più moderne tecnologie per la tutela ambientale. L’Assessore Crescioli afferma invece che l’area è ancora di proprietà ENEL. Uno dei due evidentemente mente sapendo di mentire.
E ancora: “… le lamentate operazioni invasive di disboscamento e di sbancamento […] consistono invece, per informazioni assunte dai responsabili ENEL, in un intervento di ripristino del ciglio di una scarpata ove si era verificato un movimento franoso causato da infiltrazioni di acque piovane …”
Così su due piedi, senza alcun dato a disposizione, non posso dire molto, ma sarei curioso se i responsabili ENEL mi facessero vedere sul terreno i limiti di questa presupposta frana e mi indicassero anche quando, di grazia, questa presupposta frana sarebbe avvenuta. Chiedo troppo in qualità di cittadino “tal quale”?
Punto 4 (studio di valutazione dell’area): “… lo stesso Comune di Figline Valdarno valuterà la possibilità di diffonderne o meno il contenuto …”.
Anche qui mi sfugge il significato dell’affermazione dell’Assessore Crescioli. Come sarebbe a dire che spetta al Comune di Figline Valdarno valutare la possibilità di rendere pubblico questo studio? La richiesta dovrebbe essere arrivata da un altro Ente Pubblico qual è la Provincia di Firenze, e lo studio in questione è stato pagato con danaro pubblico. Cosa c’è di tanto misterioso da non renderlo accessibile?
Infine, ultima pagina, penultimo capoverso: “… il Piano Interprovinciale di ATO Toscana Centro prevede la conferma dell’impianto di discarica di Le Borra, per il quale non esistono al momento elementi di criticità o condizioni tali che facciano ritenere che non si possa realizzare un impianto sicuro dal punto di vista ambientale e pienamente conforme alle prescrizioni di legge …”
La contraddizione dell’Assessore Crescioli si fa persona in quest’ultima affermazione. Come si fa a dire candidamente che non esistono elementi di criticità quando nella Matrice di Valutazione della sostenibilità delle azioni di Piano riportata nel documento preliminare del Piano Interprovinciale di gestione dei rifiuti dell’ATO Toscana Centro del giugno 2010 (pagg. 128 e 134), si prospetta senza ombra di dubbio che la realizzazione della discarica di Le Borra avrà effetti ambientali negativi per quanto riguarda le acque superficiali e sotterranee, il suolo e il rischio idrogeologico?"
Prof. Simone Tommasini
Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze della Terra
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